Art. 24.

      1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione,

 

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credenza o culto, nonché le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti e alle attività aventi finalità dì beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.